Adeguati assetti e controllo di gestione: cosa devono fare gli amministratori dopo il D.Lgs. 47/2026

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Amministratori analizzano il report di controllo di gestione per verificare l’adeguatezza degli assetti

Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili non sono soltanto un obbligo normativo. Per gli amministratori rappresentano un vero sistema di governo dell’impresa. Il controllo di gestione consente di trasformare dati contabili, economici e finanziari in informazioni utili per assumere decisioni consapevoli, verificare la continuità aziendale e intercettare tempestivamente eventuali segnali di crisi.

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, entrato in vigore il 29 aprile 2026, è intervenuto sulla disciplina delle società di capitali e, con particolare riferimento alle società per azioni, ha ridefinito attribuzioni e flussi informativi dell’organo amministrativo. La riforma rende ancora più evidente un principio che da tempo guida la disciplina degli adeguati assetti ex art. 2086 c.c.: amministrare correttamente un’impresa significa anche disporre delle informazioni necessarie per comprenderne tempestivamente l’andamento economico, patrimoniale e finanziario e la sua prevedibile evoluzione.

Ed è proprio in questo passaggio che controllo di gestione e adeguati assetti diventano strettamente collegati.

Adeguati assetti: cosa prevede l’art. 2086 del Codice civile

L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale.

Il concetto viene ulteriormente sviluppato dall’art. 3 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, secondo il quale gli assetti devono consentire, tra l’altro, di rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari e verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.

Questo significa che la sola contabilità non è sufficiente.

La contabilità registra prevalentemente ciò che è già accaduto. Un adeguato sistema di gestione deve invece permettere all’imprenditore e agli amministratori di comprendere:

  • dove si trova oggi l’impresa;
  • come si stanno formando margini e risultati;
  • quali sono le dinamiche finanziarie;
  • se l’azienda genera liquidità sufficiente;
  • quali scostamenti stanno emergendo rispetto agli obiettivi;
  • cosa potrebbe accadere nei mesi successivi.

È qui che entra in gioco il controllo di gestione.

D.Lgs. 47/2026: maggiore attenzione alla qualità delle informazioni

La nuova formulazione dell’art. 2380-bis c.c. stabilisce che gestione e organizzazione dell’impresa, compresa l’istituzione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, spettano esclusivamente agli amministratori. Il nuovo art. 2381-bis disciplina invece i rapporti tra consiglio e organi delegati.

Gli organi delegati curano gli assetti e devono riferire al consiglio e all’organo di controllo, con la periodicità stabilita dallo statuto e comunque almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l’adeguatezza degli assetti, l’andamento della gestione e, quando predisposti, esamina i piani strategici, industriali e finanziari.

Il nuovo art. 2381-ter aggiunge un principio particolarmente significativo: gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. La questione, quindi, non riguarda soltanto l’esistenza formale di procedure o organigrammi. Riguarda soprattutto la qualità delle informazioni sulle quali vengono assunte le decisioni.

Perché il controllo di gestione diventa centrale negli adeguati assetti

Un sistema di controllo di gestione adeguatamente costruito permette di trasformare i dati aziendali in una vera base informativa per gli amministratori. Non esiste però un modello valido indistintamente per tutte le aziende. Il sistema deve essere proporzionato alle dimensioni dell’impresa, al modello di business, alla struttura finanziaria, ai rischi e alla velocità con cui cambiano le condizioni aziendali.

Per una PMI, ad esempio, un sistema di controllo può prevedere:

  • Budget e forecast, per confrontare periodicamente risultati effettivi e obiettivi e aggiornare le previsioni.
  • Conto economico gestionale, per comprendere come si forma il risultato economico e quali aree, prodotti, servizi o commesse generano marginalità.
  • Margine di contribuzione e Break Even Point, per verificare quanto fatturato serve per coprire i costi fissi e quale margine di sicurezza possiede l’impresa.
  • KPI economici, patrimoniali e finanziari, selezionati sulla base delle caratteristiche specifiche dell’attività.
  • Rendiconto finanziario e analisi dei flussi di cassa, per comprendere come l’attività assorbe o genera liquidità.
  • DSCR e pianificazione finanziaria prospettica, per verificare la capacità dell’impresa di sostenere il proprio indebitamento.
  • Analisi degli scostamenti, per individuare tempestivamente differenze significative rispetto al budget e comprenderne le cause.

La finalità non è produrre più numeri. La finalità è produrre le informazioni giuste, nel momento giusto, per prendere decisioni migliori.

Adeguati assetti non significa avere semplicemente un software

Questo è un punto particolarmente importante. Dotarsi di un gestionale, predisporre un budget una volta all’anno o calcolare alcuni indicatori non rende automaticamente adeguato l’assetto. L’adeguatezza dipende dalla capacità del sistema di rappresentare concretamente la realtà dell’impresa e di accompagnarne le decisioni.

Occorre quindi domandarsi:

  • Quali informazioni servono agli amministratori?
  • Con quale frequenza?
  • Quali indicatori anticipano realmente un problema?
  • Quali scostamenti richiedono un intervento?
  • Quale orizzonte temporale deve essere monitorato?

Il controllo di gestione deve essere costruito intorno a queste domande.

Dal bilancio al controllo prospettico dell’impresa

Una delle evoluzioni più importanti riguarda il fattore tempo. Il bilancio d’esercizio rimane fondamentale, ma fotografa prevalentemente risultati già maturati. La gestione dell’impresa richiede invece una visione prospettica. Un amministratore dovrebbe poter comprendere non soltanto:

“Come è andato l’ultimo esercizio?”

ma soprattutto:

“Alla luce dei risultati attuali, dove sta andando l’azienda?”

È la differenza tra misurare il passato e governare il futuro.

Ed è precisamente su questo terreno che controllo di gestione, pianificazione economico-finanziaria e adeguati assetti si incontrano.

Il controllo di gestione come strumento di prevenzione della crisi

L’art. 3 CCII richiede che gli assetti consentano di rilevare gli squilibri e verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi. Per questo motivo il controllo di gestione non dovrebbe essere introdotto soltanto quando l’impresa manifesta difficoltà. È esattamente il contrario.

Il momento migliore per costruire un sistema di controllo è quando l’impresa è ancora in equilibrio.

In questo modo è possibile individuare anticipatamente fenomeni quali riduzione della marginalità, incremento dell’incidenza dei costi fissi, tensioni di liquidità, eccessivo indebitamento, deterioramento del capitale circolante o scostamenti significativi rispetto al budget. Intervenire tempestivamente significa avere più alternative disponibili.

L’approccio dello Studio GM Di Letizia & Partners

Per Studio GM Di Letizia & Partners, il tema degli adeguati assetti viene affrontato integrando competenze professionali in materia di controllo di gestione, pianificazione economico-finanziaria e prevenzione della crisi d’impresa. L’obiettivo è aiutare l’imprenditore e gli amministratori a costruire un sistema di controllo concretamente utilizzabile nella gestione aziendale, calibrato sulle caratteristiche dell’impresa.

Budget, forecast, KPI, Break Even Point, marginalità, rendiconto finanziario, DSCR e analisi prospettiche diventano così parti di un unico sistema: trasformare i numeri dell’impresa in informazioni utili per decidere.

Adeguati assetti: da obbligo normativo a strumento di gestione

Il D.Lgs. 47/2026 rafforza un concetto fondamentale: la qualità dell’amministrazione dipende anche dalla qualità delle informazioni disponibili. Per questo gli adeguati assetti non dovrebbero essere considerati un ulteriore adempimento. Se correttamente progettati, rappresentano un’opportunità per migliorare la capacità dell’impresa di programmare, misurare, anticipare e decidere. Ed è proprio questa la funzione più evoluta del controllo di gestione: non spiegare soltanto ciò che è successo, ma aiutare l’impresa a capire in anticipo ciò che potrebbe accadere.

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